Stampa

TASI 2014

 Comune di PIRAINO

TASI:VERSAMENTO ACCONTO E SALDO 2014

 Visto l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC);

Visto il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;

SI INFORMA CHE   ENTRO IL 16 DICEMBRE 2014

deve essere effettuato il versamento di ACCONTO E SALDO dell’imposta unica comunale (IUC) – componente TASIdovuta per l’anno d’imposta 2014.

Sono soggetti passivi TASI i possessori ovvero i detentori a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, ed aree edificabili, come definite ai fini dell'IMU (in ogni caso viene escluso il possesso di terreni agricoli).

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI in una misura, fissata dalla normativa vigente del  10 per cento dell’ammontare complessivo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

 

Schede informative

 

 

 

 

 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per l'art.13, comma 2 D.L. 201/2011 per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell’abitazione principale.

                                                                                                    

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI - TERRENI AGRICOLI

Ai sensi dell'art. 1, comma 678, della Legge 147/2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale si applica un’aliquota comunque non superiore allo 0,1%. La TASI non si applica ai terreni agricoli.

 

 

                                                                                                   

 

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Il calcolo dell’imposta “TASI” per la RATA DI ACCONTO e SALDO dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote:

1

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni             

1 PER MILLE

2

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze     

1 PER MILLE

3

Fabbricati rurali ad uso strumentale  

1 PER MILLE

4

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986     

1 PER MILLE

5

Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società               

1 PER MILLE

6

Immobili locati      

1 PER MILLE

 

 

RIDUZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

N.

D E S C R I Z I O N E

RIDUZIONE

%

1

Riduzione al 50% della base imponibile IMU previste dall’articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabilitabili e dei fabbricati di interesse storico.....

50

2

Abitazione tenuta a disposizione ad uso limitato e discontinuo dai residenti (proprietari di abitazione principale) nel Comune (solo per n. 1 abitazione)

50

 

 

ESENZIONI

  • a) abitazioni  con unico occupante con reddito annuo inferiore a € 12.000,00:
  • b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
  • c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5 bis D.P.R. 29 settembre 1973  n. 601 e successive modificazioni;
  • d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purchè compatibili con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
  • e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense;
  • f) i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • g) fabbricati rurali ad uso abitativo;
  • h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici che restano comunque assoggettati all’imposta indipendentemente dalla destinazione d’uso degli immobili), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16 lett.a, della Legge n. 222/1985 (attività religiose), ferma restando la disciplina degli utilizzi misti, delineata dall’art. 91 bis del D.L. n. 1/2012;

 

RIPARTIZIONE TRIBUTO

  •  Nel caso l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l’occupante versa la TASI nella misura del 10% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

 

CALCOLO

 

 

La base imponibile TASI è calcolata nel seguente modo:

(Rendita catastale + 5% rivalutazione) x moltiplicatore categoria
catastale = IMPONIBILE

Es. categoria A/2, classe 2, rendita catastale 454,48 €

454,84 x 1,05 = 477,21 € rendita rivalutata

477,21 € x 160 = 76.353,60 € Imponibile TASI

76.353,60 € x 2,5‰ (o altra aliquota)= 190,88 € TASI ANNUA

CATEGORIA

MOLTIPLICATORE

A (esclusi gli A/10); C/2; C/6; C/7

160

A/10 e D/5

80

B

140

C/1

55

C/3; C/4, C/5

140

D (escluso D/5)

65

Per le AREE FABBRICABILI la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necesari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

 

CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE: G699

CODICI TASI PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24

DESCRIZIONE

CODICE TRIBUTO

TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze

3958

TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale

3959

TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili

3960

TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati

3961