IUC- Imposta Unica Comunale
- Chi paga
- Per quali immobili si paga
- Quanto si paga
- Determinare la base imponibile
- Aliquote e tariffe
- Mesi, quote di possesso e detenzioni temporanee
- IMU: abitazione principale
- IMU: fabbricati inagibili e inabitabili - fabbricati di interesse storico artistico
- Tasi
- Tari
- Quando e come si paga
- La dichiarazione
- Sportello IUC
- Ravvedimento operoso
La legge di stabilità per il 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147), istituisce l'imposta unica comunale (IUC), che si articola in tre distinte obbligazioni tributarie:
- IMU (imposta municipale propria);
- TASI (tributo per i servizi indivisibili);
- TARI (tassa sui rifiuti).
IMU
L’art. 9 del d.lgs. 23/2011 (recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) stabilisce che sono tenuti a versare l’IMU:
- I proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- I titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su tali immobili.
Nel caso di concessione su aree demaniali tenuto al versamento è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
TASI
Per la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 669 e 671), la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, ed aree edificabili, come definite ai fini dell'IMU (in ogni caso viene escluso il possesso di terreni agricoli).
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI in una misura, fissata dal regolamento comunale, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
TARI
L'art. 1, comma 642, della legge di stabilità per il 2014 stabilisce che sono tenuti a versare la TARI i possessori o i detentori a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sia per la TASI che per la TARI:
- In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, l'imposta è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
- Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento dell'imposta dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
L’IMU deve essere versata nel momento in cui si possiedono:
- FABBRICATI oppure,
- AREE FABBRICABILI oppure,
- TERRENI AGRICOLI.
La TASI deve essere versata nel momento in cui si possiedono o detengono a qualsiasi titolo:
- FABBRICATI, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, oppure
- AREE FABBRICABILI, come definite ai fini dell'IMU.
La TARI deve essere versata nel momento in cui si possiedono o detengono a qualsiasi titolo:
- LOCALI, oppure,
- AREE SCOPERTE,
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Il FABBRICATO è l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza;.
Il FABBRICATO di NUOVA COSTRUZIONE è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
L’AREA FABBRICABILE è l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Nel caso in cui l’area fabbricabile fosse posseduta da un AGRICOLTORE essa è considerata come non fabbricabile in presenza di entrambi i seguenti requisiti:
- L’area deve essere condotta da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro);
- Sull’area deve persistere l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
Il Comune, su richiesta del contribuente, fornisce l’attestazione se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile.
Il TERRENO AGRICOLO è il terreno adibito all'esercizio di una delle seguenti attività:
- coltivazione del fondo,
- silvicoltura,
- allevamento di animali e attività connesse.
Determinare la base imponibile
IMU - TARI
L'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, disciplina le modalità di determinazione della base imponibile per l'IMU.
La legge di stabilità per il 2014, all'art. 1, comma 675, dispone che, per la TASI, la base imponibile sia quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU).
Per i FABBRICATI iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
Categoria |
Descrizione |
base imponibile |
A/1 |
Abitazioni di tipo signorile - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale. |
Rendita per 160 |
A/2 |
Abitazioni di tipo civile - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale. |
Rendita per 160 |
A/3 |
Abitazioni di tipo economico - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche di economia sia per i materiali impiegati che per la rifinitura, e con impianti tecnologici limitati ai soli indispensabili. |
Rendita per 160 |
A/4 |
Abitazioni di tipo popolare - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di modesto livello. Dotazione limitata di impianti quantunque indispensabili. |
Rendita per 160 |
A/5 |
Abitazioni di tipo ultrapopolare. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di bassissimo livello. Di norma non dotate di servizi igienico-sanitari esclusivi. |
Rendita per 160 |
A/6 |
Abitazioni di tipo rurale |
Rendita per 160 |
A/7 |
Abitazioni in villini - Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari, di aree esterne ad uso esclusivo |
Rendita per 160 |
A/8 |
Abitazioni in ville - Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario. |
Rendita per 160 |
A/9 |
Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici - Rientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le Unità tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare. È compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie. |
Rendita per 160 |
A/10 |
Uffici e studi privati - Rientrano in questa categoria quelle unità immobiliari che per tipologia, dotazione di impianti e finiture sono destinate all'attività professionale |
Rendita per 80 |
A/11 |
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, ecc.. |
Rendita per 160 |
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B/1 |
Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme |
Rendita per 140 |
B/2 |
Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) |
Rendita per 140 |
B/3 |
Prigioni e riformatori |
Rendita per 140 |
B/4 |
Uffici pubblici |
Rendita per 140 |
B/5 |
Scuole, laboratori scientifici, costruiti o adattati per tale destinazione e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro |
Rendita per 140 |
B/6 |
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9, circoli ricreativi, quando il circolo ricreativo non ha fine di lucro e, in quanto tale, assimilabile alle unità immobiliari adibite ad attività culturali; quando hanno fine di lucro, dovranno essere censiti nella categoria propria dell' unità immobiliare, secondo l'uso ordinario della stessa. |
Rendita per 140 |
B/7 |
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto |
Rendita per 140 |
B/8 |
Magazzini sotterranei per depositi di derrate |
Rendita per 140 |
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C/1 |
Negozi e botteghe |
Rendita per 55 |
C/2 |
Magazzini e locali di deposito (cantine e soffitte disgiunte dall'abitazione e con rendita autonoma) |
Rendita per 160 |
C/3 |
Laboratori per arti e mestieri |
Rendita per 140 |
C/4 |
Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro) |
Rendita per 140 |
C/5 |
Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro) |
Rendita per 140 |
C/6 |
Box o posti auto pertinenziali |
Rendita per 160 |
C/7 |
Tettoie chiuse od aperte |
Rendita per 160 |
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D/1 |
Opifici |
Rendita per 65 |
D/2 |
Alberghi, pensioni e residences (con fine di lucro) |
Rendita per 65 |
D/3 |
Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) e spettacoli e simili (arene, parchi-giochi) |
Rendita per 65 |
D/4 |
Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) |
Rendita per 65 |
D/5 |
Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) |
Rendita per 80 |
D/6 |
abbricati, locali ed aree attrezzate per esercizio sportivi (con fine di lucro) |
Rendita per 65 |
D/7 |
Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni |
Rendita per 65 |
D/8 |
Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni |
Rendita per 65 |
D/9 |
Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio |
Rendita per 65 |
D/10 |
Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole |
Rendita per 65 |
D/11 |
Scuole e laboratori scientifici privati |
Rendita per 65 |
D/12 |
Posti barca in porti turistici e stabilimenti balneari |
Rendita per 65 |
Per le AREE FABBRICABILI la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necesari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche
Per i TERRENI AGRICOLI, occorre distinguere tra:
- Terreni agricoli e terreni non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, per i quali la base imponibile è ottenuta moltiplicando per 75 il reddito dominicale al 1° gennaio rivalutato del 25%, e
- Altri terreni agricoli, per i quali la formula di determinazione della base imponibile è: reddito dominicale al 1° gennaio rivalutato del 25% moltiplicato per 135.
I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
- del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000;
Nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduce più terreni, le riduzioni vanno calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni, rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma nonchè alla quota di possesso.
Oltretutto vanno per intero applicate sull’imponibile (calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo).
Per conoscere la rendita catastale è disponibile sul sito dell’Agenzia del territorio un apposito servizio.
È sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo:
- il proprio codice fiscale
- gli identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella)
- la provincia di ubicazione di un qualsiasi immobile.
TARI
La TARI presuppone l'adozione di un sistema tariffario ai sensi del regolamento di cui al DPR 158/1999 (come nel caso dei precedenti prelievi TARES/TIA) oppure, in alternativa, uno specifico sistema adottato dal singolo comune volto a commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Tra gli elementi da considerare ai fini della definizione dell'ammontare del tributo c'è la SUPERFICIE, riferita ai locali od aree scoperte, in possesso o detenzione, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Modalità di calcolo della SUPERFICIE:
Fintanto che non verrà attivata una specifica procedura di interscambio tra i comuni e l’Agenzia delle entrate la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati
Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile (a prescindere quindi dall'attivazione della procedura di interscambio di cui sopra).
Gli uffici tributi provvederanno, comunque, all'applicazione delle superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all’attività di accertamento, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, potranno inoltre considerare come superficie assoggettabile quella pari all’80 per cento della superficie catastale.
SUPERFICI DA NON CALCOLARE:
- superfici inerenti le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative (comma 641 legge di stabilità 2014);
- aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (comma 641);
- parti di superficie ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 649);
IMU - TASI
L’art. 13 del d.l. 201/2011 ha stabilito delle “aliquote base”per l'IMU ovvero delle aliquote ordinarie sulla base delle quali i comuni possono limitatamente disporre aumenti e diminuzioni.
Da sottolineare che il gettito IMU, come avvenuto nel 2013, verrà interamente introitato dai Comuni, fatta eccezione per i fabbricati di categoria D, per i quali è prevista la riserva allo Stato del gettito calcolato applicando l'aliquota standard dello 0,76 per cento. È lasciata comunque la possibilità ai Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota, riservandosene il gettito. Ciò significa che se il Comune fissa un’aliquota base, ad esempio, dello 0,90%, allo Stato andrà l'equivalente dello 0,76% rimanendo quindi al Comune lo 0,14%.
Quanto alla TASI che, al contrario, verrà introitata interamente dai Comuni, l'art. 1, comma 676, della legge di stabilità 2014 fissa un'“aliquota base” pari allo 0,1 per cento, lasciando comunque la possibilità ai Comuni di ridurre l’aliquota fino all’azzeramento oppure, ma solo per il 2014, elevarla sino allo 0,25 per cento (ad esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali l'aliquota massima rimane lo 0,1 per cento).
Tuttavia, la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non potrà essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata all'1,06 per cento e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
A seguito dell'emanazione del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, per lo stesso anno 2014, potranno essere superati i suddetti limiti (1,06% IMU+TASI; 0,25% TASI) per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,08 per cento a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.
Pertanto, ma solo per il 2014, le aliquote TASI non potranno essere superiori allo 0,33% (0,25+0,08), eccezione fatta per i fabbricati rurali strumentali (per i quali l'aliquota massima rimane lo 0,1%).
In ogni caso, la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non potrà essere superiore all’aliquota dell'1,14% (massima aliquota consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata all'1,06, + 0,08 ai sensi del del d.l. 16/2014).
Quindi, a titolo esemplificativo, se il Comune fissa quale aliquota IMU per la tipologia di immobile "altri fabbricati, aree edificabili e terreni" (aliquota ordinaria di imposta) lo 0,95 per cento l'aliquota TASI (stante il limite massimo dell'1,14 per cento fissato dalle legge per la somma delle aliquote TASI - IMU) non potrà essere superiore allo 0,19 per cento (1,14-0,95).
Ecco un prospetto riepilogativo delle “aliquote base” e dei relativi margini in capo ai Comuni per il 2014.
IMU |
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Tipologia di immobile |
Aliquota base |
Margine Comune |
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Abitazione principale e pertinenze (cat. A1, A8, A9), fabbricati rurali ad suo abitativo |
0,40% |
0,20% - 0,60% |
Altri fabbricati, aree edificabili e terreni |
0,76% |
0,46% - 1,06% |
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 |
0,76% |
0,40% - 1,06% |
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società |
0,76% |
0,40% - 1,06% |
Immobili locati |
0,76% |
0,40% - 1,06% |
TASI |
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Tipologia di immobile |
Aliquota base |
Margine Comune |
Fabbricati (compresa ab. principale), aree edificabili. |
0,10% |
0,00% - 0,33% |
Fabbricati rurali ad uso strumentale |
0,10% |
0,00% - 0,10% |
Per determinare l’imposta dovuta va applicata alla base imponibile l’aliquota stabilita dal Comune (si veda prospetto sotto riportato).
Occorrerà poi considerare eventuali riduzioni o detrazioni di imposta (vedasi paragrafo "Esenzioni, riduzioni e detrazioni").
Esempio - Fabbricato di cat. A3 con rendita catastale di Euro 500.
Base imponibile =
500 * 1,05 (rivalutazione del 5%) * 160 = 84.000,00.
Imposta dovuta (aliquota IMU 0,80 %, aliquota TASI 0,25%)
IMU: Euro 84.000,00 (base imponibile) * 0,80%= Euro 672,00.
TASI: Euro 84.000,00 (base imponibile) * 0,25%= Euro 210,00.
L’importo così ottenuto andrà proporzionato alla quota ed ai mesi di possesso (vedere paragrafo "Mesi, quote di possesso e detenzioni temporanee”).
TARI
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria, determinata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento).
Tale metodo presuppone la determinazione di una tariffa composta da due quote:
- quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti (parte fissa);
- quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione (parte variabile).
Le due quote di tariffa vengono determinate applicando particolari formule, distinte in base alla tipologia di utenza, alle SUPERFICI e, nel caso delle utenze domestiche, alla numero di componenti il nucleo famigliare.
Il comune, in alternativa al metodo di cui sopra e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
In ogni caso, nella determinazione della tariffa, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Mesi, quote di possesso e detenzioni temporanee
IMU
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
Esempi:
Se il contribuente ha posseduto/possiederà un immobile per soli 6 mesi l’importo dovuto andrà calcolato in ragione di 6/12, ovvero al 50%.
Se il contribuente ha posseduto/possiederà un immobile al 50% con un altro contribuente (titolare del restante 50%) l’importo dovuto andrà calcolato in ragione del 50%.
TASI
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuto in solido all'adempimento di un UNICA obbligazione tributaria. Pertanto, a differenza di quanto previsto per l'IMU, non sarà possibile, in caso di più detentori/possessori, che ciascuno assolva l'obbligazione in riferimento alla sola sua quota.
Esempio
Se il contribuente deterrà/possiederà nel 2014 un immobile al 50% con un altro contribuente (titolare del restante 50%) l’importo dovuto andrà comunque calcolato al 100%. Ed entrambi i contribuenti sono tenuti al versamento di tale importo (ovviamente, al primo versamento, l'obbligazione si estingue).
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Esempio
Se il contribuente deterrà nel 2014 un immobile per soli 4 mesi il tributo dovrà essere interamente versato dal proprietario (o titolare di altre diritto reale) dell'immobile.
E' opportuno inoltre ricordare che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI in una misura, fissata dal regolamento comunale, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
Esempio
Un contribuente deterrà nel 2014 un immobile di proprietà di altro contribuente. Il regolamento comunale fissa la percentuale al 20%. Il primo contribuente sarà tenuto a versare il 20% del tributo mentre il secondo l'80%. Ciascuno dei due contribuenti è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria.
TARI
Al pari della TASI, ciascun possessore o detentore del medesimo locale e/o area scoperta è tenuto in solido all'adempimento di un unica obbligazione tributaria.
La legge di stabilità per il 2014, all'art. 1, comma 662, stabilisce che, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l’imposta municipale secondaria di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 l’ABITAZIONE PRINCIPALE è l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Per poter considerare un immobile quale abitazione principale occorrono quindi i seguenti due requisiti:
- la residenza anagrafica e,
- la dimora abituale nell’immobile.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Se quindi, ed a titolo esemplificativo, marito e moglie possedessero nel territorio comunale due immobili e questi due immobili divenissero residenza anagrafica (e dimora abituale) dei due soggetti passivi, le agevolazioni per l’abitazione principale e le relative pertinenze (ESENZIONE oppure aliquota agevolata + DETRAZIONE) spetterebbero solo ad uno dei due (con la conseguenza che, per uno dei due immobili, occorrerà versare l’I.M.U. ad aliquota ordinaria e senza detrazione).
Non sono da considerare abitazione principale due unità immobiliari utilizzate ad abitazione principale. In tale caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita. Pertanto, il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari individuare quale abitazione principale, con applicazione delle agevolazioni IMU per questa previste; le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal Comune per tali tipologie di fabbricati.
Per PERTINENZE dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Conseguentemente, potranno essere considerate pertinenze:
- un solo magazzino o locale di deposito (C/2);
- un solo box (C/6);
- un solo solaio (C/7).
Come per il 2013, anche nel 2014 non sarà dovuta l'IMU sull'abitazione principale (ad accezione di alcuni casi).
Ai sensi dell'art. 13 del d.l. 201/2011, come novellato dalla legge di stabilità 2014, infatti, l'imposta municipale propria non si applica al possesso dei seguenti immobili:
- abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione di imposta;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
Inoltre, i Comuni possono (con regolamento) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
Qualora l'immobile adibito ad abitazione principale fosse classificato in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non opererebbe l'ESENZIONE dall'imposta, in relazione ai casi sopraelencati, quanto, anche con riferimento alle relative pertinenze:
- un’aliquota agevolata;
- una detrazione d’imposta.
La DETRAZIONE di imposta va applicata fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale.
Ad esempio, se l’immobile posseduto dal contribuente per l’intero 2014 fosse destinato ad abitazione principale per soli 6 mesi, la detrazione deve essere applicata al 50% del suo ammontare.
Oltre che rapportata ai mesi di destinazione, la detrazione deve essere suddivisa, nel caso in cui vi siano più soggetti passivi che dimorano nell'immobile, in parti uguali tra loro, prescindendo dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento.
Ad esempio, qualora l’immobile fosse posseduto per intero nel 2014 ma da due contribuenti (uno con quota del 75%, l’altro con quota del 25%) la detrazione, per ciascuno dei due contribuenti, deve essere applicata al 50% del suo ammontare.
Ed ancora, qualora uno dei due contribuenti dell’esempio soprariportato non abitasse l’immobile che possiede (per una quota), la detrazione andrà applicata, per l’intero, dal contribuente che possiede l’immobile (sempre per una quota) a titolo di abitazione principale.
La detrazione è fissa in Euro 200,00 ma i . I comuni possono disporre l'elevazione di tale importo, fino a concorrenza dell'imposta dovuta e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
La detrazione per abitazione principale (ma non l’aliquota agevolata) si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Esempio - Fabbricato di cat. A1 con rendita catastale di Euro 1.000 destinato ad abitazione principale.
Base imponibile =
1000 * 1,05 (rivalutazione del 5%) * 160 = 168.000,00.
Imposta dovuta (senza detrazione)=
Euro 168.000,00 (base imponibile) * 0,5 % (ipotesi di aliquota) = Euro 840,00.
Imposta dovuta (con detrazione)=
Euro 840,00 – Euro 200,00 (ipotesi di detrazione) = Euro 640,00.
L’importo così ottenuto andrà proporzionato alla quota ed ai mesi di possesso (vedere paragrafo "Mesi, quote di possesso e detenzioni temporanee”).
Imu: fabbricati inagibili e inabitabili - Fabbricati di interesse storico artistico
L’art. 13, comma 3, del d.l. 201/2011, stabilisce che per i fabbricati di interesse storico o artistico (di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 42/2004) ed i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni) la base imponibile è ridotta del 50 per cento.
Nel secondo caso, il legislatore stabilisce che il requisito dell’inagibilità/inabilità possa essere integrato a mezzo di accertamento dell’ufficio tecnico comunale (con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione).
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
Ai sensi dell’art. 9, comma 8, del d.lgs. 23/2011 non è dovuto alcun versamento IMU per le seguenti tipologie di immobile:
- Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all’imposta municipale propria nel rispetto del limite delle aliquote definite dall’articolo 13 comma 8 del DL 201 del 2011, fermo restando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell’articolo 80 del DPR n. 670 del 1972, e successive modificazioni.
Nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 1993 sono indicati i Comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti; se accanto all'indicazione del Comune non è riportata alcuna annotazione, l'esenzione opera sull'intero territorio comunale. Se, invece, è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con l'acronimo "PD", l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; in questi casi, per l'esatta individuazione delle zone agevolate, occorre rivolgersi ai competenti uffici comunali.
CIRCOLARE 14 GIUGNO 1993, N. 9 DEL MINISTERO DELLE FINANZE
in ordine ai fabbricati rurali strumentali va comunque segnalato che, per la legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 708) a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria (...) relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 9-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011 sono esenti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Il comune, con regolamento, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo;
Sempre con regolamento, il Comune può fissare ulteriori riduzioni, tengano altresì conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.
Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. 16/2014, come convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI):
- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (ai fini dell'applicazione di quest'ultima fattispecie resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni).
La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
Il comune, con regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo;
- raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;
- rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo;
- ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle sopra previste.
In quest'ultimo caso, tuttavia, il costo conseguente di tali riduzioni ed esenzioni dovrà trovare copertura nel bilancio comunale ovverosia attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
Infine, il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
IMU
L'IMU va versata interamente al COMUNE eccezione fatta per l'imposta relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento, da versare allo STATO (l'eventuale aumento d'aliquota stabilito dal comune sarà invece di spettanza del comune stesso).
I contribuenti sono tenuti ad effettuare il versamento dell'imposta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno 2014 e la seconda il 16 dicembre 2014. E' comunque consentito il pagamento in un unica soluzione entro il 16 giugno 2014.
CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24
DESCRIZIONE |
CODICE TRIBUTO |
|
COMUNE |
STATO |
|
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze |
3912 |
|
IMU - imposta municipale propria per terreni |
3914 |
|
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili |
3916 |
|
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati |
3918 |
|
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d - stato |
|
3925 |
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d - incremento comune |
3930 |
|
PARTICOLARI MODALITA’ DI VERSAMENTO PER I RESIDENTI ALL’ESTERO
Il Ministero delle Finanze, con comunicato stampa del 31 maggio 2012, ha chiarito che nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall’estero, occorre provvedere nei modi seguenti:
- per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l’importo dovuto;
- per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.
Per maggiori chiarimenti sulle modalità di versamento si vedano:
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 2012/53909 avente ad oggetto: “Modalità di versamento dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 2012/53906 avente ad oggetto: “Approvazione delle modifiche ai modelli di versamento “F24” e “F24 Accise”, per l’esecuzione dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni”;
- Risoluzione dell’Agenzia delle entrate N. 35/E avente ad oggetto: “Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24”, dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ricodifica dei codici tributo per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili”.
TASI
Il versamento della TASI e effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
Come per l'IMU, in sede di conversione del decreto legge 16/2014, è stato disposto che i contribuenti sono tenuti ad effettuare il versamento della TASI per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno 2014 e la seconda il 16 dicembre 2014. E' comunque consentito il pagamento in un unica soluzione entro il 16 giugno 2014.
CODICI TASI PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24
DESCRIZIONE |
CODICE TRIBUTO |
TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze |
3958 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale |
3959 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili |
3960 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati |
3961 |
Nel caso di mancata adozione delle aliquote entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati sul portale del federalismo fiscale alla data del 18 settembre 2014;
Nel caso in cui il Comune non provvedesse ad inviare le deliberazioni entro il termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
TARI
Il versamento della TARI o della tariffa di natura corrispettiva, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.
CODICE TARI PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24
DESCRIZIONE |
CODICE |
TARI - tassa sui rifiuti |
3944 |
I contribuenti presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.
Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi (TARSU, TIA, TARES).
Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio tributi.
Il Ravvedimento Operoso è uno strumento introdotto dall’art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662) che consente a tutti i contribuenti, in caso di omesso o insufficiente versamento di tributi entro le scadenze stabilite, di regolarizzare la propria posizione versando spontaneamente quanto dovuto.
A condizione che tale regolarizzazione avvenga entro un anno dalla scadenza, il contribuente può beneficiare di un riduzione delle sanzioni amministrative elevate in caso accertamento formale da parte del Comune.
In caso di regolarizzazione entro i 14 giorni dall’omesso versamento la sanzione ordinaria del 30 per cento si riduce allo 0,2 per cento per ogni giorno di ritardo.
Esempio
8 giorni di ritardo: sanzione pari all’1,6% (cioè 0,2% X 8). Ipotizzando un ritardato pagamento di 100 euro, si dovrà versare una sanzione di 1,60 euro.
Nel caso di regolarizzazione tra i 15 ed i 30 giorni dall’omesso versamento ci si può ravvedere applicando una sanzione pari al 3% mentre se il ritardo dovesse superare i 30 giorni è prevista una sanzione del 3,75%.
Non è possibile la regolarizzazione della propria posizione nel caso in cui il ritardo dovesse superare l’anno.
Esempi
Dai 15 ai 30 giorni di ritardo: sanzione pari al 3%. Ipotizzando un ritardato pagamento di 100 euro, si dovrà versare una sanzione di 3,00 euro.
Dai 31 giorni ai 364 giorni di ritardo: sanzione pari al 3,75%. Ipotizzando un ritardato pagamento di 100 euro, si dovrà versare una sanzione di 3,75 euro.
Tasso di interesse legale da applicare per il calcolo degli interessi da ravvedimento operoso.
Oltre alla sanzione il contribuente è tenuto a versare, per ogni giorno di ritardo, gli interessi calcolati sul tasso di interesse legale annuo che, per l’anno 2013, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2011, ha fissato nel 2,5%.
Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2013, n. 292, il saggio di interesse legale è sceso all'1% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2014.
ATTENZIONE: gli interessi di mora possono essere più alti, perché il Comune, ai sensi dell’ articolo 1, comma 165, della legge n. 296 del 2006, può innalzarli fino ad un limite di 3 punti rispetto al tasso legale.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Come stabilito dalla Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 dell’Agenzia delle Entrate, "in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta".
Ciò implica che nel Modello F24 da compilarsi per il versamento andranno quindi utilizzati i codici per i versamenti ordinari.